Lo Statuto
Associazione Amici dei Musei Fiorentini
INDICE
Art. 1) Costituzione e denominazione
Art. 2) Sede e durata
Art. 3) Finalità ed Attività
Art. 4) Soci
Art. 5) Domanda di adesione, ammissione o perdita della qualità di associato
Art. 6) Patrimonio ed entrate dell’associazione
Art. 7) Organi
Art. 8) Assemblea
Art. 9) Convocazione assemblea
Art. 10) Consiglio direttivo
Art. 11) Convocazione Consiglio direttivo
Art. 12) Presidente e Vicepresidente
Art. 13) Presidente ad honorem
Art. 14) Collegio dei probiviri
Art.15) Organo di controllo
Art.16) Esercizio sociale
Art. 17) Divieto di distribuzione degli utili
Art. 18) Scioglimento
Art. 19) Commissioni di lavoro
Art.20) Norma di rinvio
Art. 21) Norme transitorie
STATUTO
Art. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
È costituita a Firenze, ai sensi del D. Lgs.3 Luglio 2017 n. 117 e s. m. (in seguito denominato Codice del terzo Settore) una Associazione di volontariato denominata “Amici dei Musei e dei Monumenti Fiorentini ODV” (d’ora in avanti Associazione).
Art. 2) SEDE – DURATA
La sede dell’Associazione è stabilita a Firenze.
Il trasferimento della stessa, purché essa permanga nel comune di
Firenze, non comporta la necessità di modifica statutaria e potrà essere
effettuato con semplice delibera dell’assemblea dei soci.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto
di quanto disposto dalla legge del Terzo Settore. dalle Leggi regionali di
attuazione dello stesso e dai principi generali dell’ordinamento
giuridico.
Con delibera dell’assemblea dei soci potranno anche essere istituite o soppresse sedi secondarie e/o distaccamenti operanti sia in Italia che all’Estero.
La durata della associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e l’associazione potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente su delibera della assemblea dei soci.
Art. 3) FINALITA’ ED ATTIVITA’
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche di solidarietà sociale nell’ambito culturale.
L’Associazione pertanto, per perseguire le seguenti finalità si propone di:
a) Affiancare e aiutare tutte le iniziative dei musei della Città metropolitana di Firenze, sia dello Stato che degli Enti locali o di Fondazioni, prestando la propria opera, sia direttamente, sia indirettamente, attraverso contributi economici;
b) Promuovere periodicamente visite ai musei e ai monumenti, incontri
con personalità della cultura e dell’arte, conferenze di arte e di storia per maggior conoscenza del patrimonio artistico collaborando altresì ad iniziative inerenti ad esposizioni, rassegne, etc.;
c) Promuovere e facilitare, anche con la diretta partecipazione, l’istituzione di nuovi musei o raccolte di beni culturali; acquisti, lasciti, donazioni, e depositi di opere d’arte e cimeli, onde incrementare le collezioni esistenti, nonché prestare ogni opportuna assistenza per le pratiche relative;
d) Collaborare con prestazione personale spontanea e gratuita all’opera di sorveglianza, custodia, guardiania e delle altre attività nel rispetto della normativa vigente;
e) Collaborare con enti pubblici e privati per la realizzazione di attività e/o eventi a favore anche di categorie svantaggiate;
f) Organizzare corsi, seminari convegni per la realizzazione di attività e/o eventi che presentino connotati formativi ed abbiano una ricaduta sui cittadini;
g) Collaborare con enti pubblici e/o privati per ogni e qualsiasi iniziativa
possa avere una valenza sociale nell’ambito del proprio settore di
intervento.
L’Associazione opera nel territorio della Regione Toscana.
Per il raggiungimento delle predette finalità l’Associazione svolge in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi per oggetto:
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni;
– formazione universitaria e post universitaria;
-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
L’Associazione non potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, con il solo fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento dello scopo. L’attività dell’Associazione non ha fini di lucro e verrà finanziata attraverso le sottoscrizioni degli Associati, la raccolta di fondi presso terzi (pubblici e privati), donazioni, lasciti ed elargizioni liberali nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e
correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Al riguardo l’Associazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, potrà compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il raggiungimento dei propri scopi.
Ulteriormente potrà acquistare, vendere, ricevere in donazione, permutare e amministrare beni mobili e immobili e beni mobili registrati, nonché partecipare, associarsi e promuovere la costituzione di Associazioni, Fondazioni, Comitati e Consorzi.
Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari e resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L’Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui sia avvale.
Art. 4) SOCI
Il numero dei Soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Sono aderenti all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal consiglio Direttivo ed è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.
L’ ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Possono aderire all’Associazione, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, persone fisiche di qualsiasi nazione purché ne accettino lo Statuto e ne condividano gli scopi.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
Ordinari
Familiari
Giovani
Benemeriti
Sostenitori
La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti e obblighi nei confronti dell’Associazione.
Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo potrà attribuire la qualifica di socio Benemerito a persone fisiche che condividano gli scopi della Associazione e contribuiscano al prestigio della sua attività ed al bene morale e materiale dell’Associazione con opere ed atti di grande rilevanza.
Il Consiglio direttivo potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, la qualifica di socio Sostenitore a persone fisiche che offrano sostegno finanziario, di particolare rilevanza, alla Associazione.
Gli aderenti all’Associazione hanno diritto di:
– eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività
prestata, ai sensi di legge;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione
del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.
Gli aderenti all’organizzazione hanno il dovere di:
– rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
– versare la quota associativa secondo l’importo annualmente
stabilito.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
L’importo delle quote associative è fissato, ogni anno, dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Gli importi corrisponderanno alle relative categorie dei soci.
Art. 5) DOMANDA DI ADESIONE, AMMISSIONE O PERDITA
DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci di minore età il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18 (diciottesimo) anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
L’ammissione a socio è subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, senza obbligo di motivazione; al momento dell’ammissione il Consiglio provvederà all’ammissione del nuovo socio in una delle categorie predette
Il mancato pronunciamento del Consiglio Direttivo dopo 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda di ammissione a socio equivale al rigetto della stessa.
La qualità di associato è intrasmissibile a terzi e non dà alcun diritto sul patrimonio associativo dell’Associazione.
La qualità di associato si perde:
a) per recesso volontario da comunicarsi per iscritto al consiglio Direttivo e contestualmente restituire la tessera dell’Associazione. Il recesso avrà effetto dalla data di delibera del Consiglio Direttivo
medesimo. Il socio recedente rimane obbligato per le obbligazioni sociali assunte fino al giorno del recesso;
b) per effetto del mancato pagamento della quota annuale di associazione, al trascorrere di 90 (novanta) giorni dal termine ultimo fissato ogni anno dal Consiglio Direttivo per il rinnovo della quota medesima;
c) per esclusione deliberata, a seguito di comportamento contrario allo
Statuto associativo od ostile all’Associazione stessa, dal consiglio Direttivo con decisione motivata, sentito previamente l’interessato.
Art. 6) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni immobili e mobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche, da titoli e valori mobiliari pubblici e privati ed altri beni e valori suscettibili di valutazione economica, dagli avanzi netti di gestione.
L’Associazione potrà ricevere eredità (e legati) previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, da farsi con beneficio di inventario. A norma delle leggi vigenti il Patrimonio, oltre agli eventuali vincoli derivanti dagli atti di donazione e/o dai legati, può essere “destinato” a particolari finalità di carattere istituzionale con delibera del consiglio Direttivo.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate derivanti:
– dalle quote associative versate annualmente dagli Associati;
– da donazioni, lasciti testamentari, elargizioni liberali;
– dalle entrate derivanti da incontri, convegni, congressi organizzati,
patrocinati o incentivati dall’Associazione;
– dai proventi derivanti dallo svolgimento di attività di raccolta pubblica di fondi e anche commerciali, seppur occasionali, nel rispetto della
normativa di cui all’art. 7 del Codice del Terzo Settore in merito, per la tipologia di associazione;
– dai contributi, dalle erogazioni, dalle sovvenzioni e dai lasciti che potranno ad essa pervenire dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri Enti Pubblici o Privati ovvero da Imprese, da Organismi Internazionali nonché da Soggetti o Privati e/o da Istituti di Credito;
da ogni altra forma di entrata;
– da versamenti dei Soci al Fondo di dotazione.
Questi potranno essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione della Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Art. 7) ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE Gli organi dell’Associazione sono:
– L’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei probiviri;
– l’Organo di Controllo anche monocratico
Tutte le cariche sono gratuite e rinnovabili a scadenza ogni tre anni, così come è gratuita l’attività dei componenti dell’Associazione, la quale viene prestata con spirito di solidarietà ed in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
L’Assemblea è composta da tutti gli associati, è l’organo sovrano dell’associazione stessa, è il massimo organo deliberativo ed ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi dell’associazione.
Essa è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote.
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno in via ordinaria, con il compito di:
a) discutere e approvare il rendiconto annuale;
b) discutere ed approvare il preventivo;
c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
d) eleggere il Presidente dell’Associazione;
e) procedere alla nomina del Presidente Onorario;
f) eleggere il Collegio dei Probiviri e dei Revisori.
g) deliberare sulle modifiche dello statuto;
h) deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione;
i) per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.
Le Assemblee sono presiedute dal presidente che viene assistito dal Segretario per la redazione dei relativi verbali che può essere scelto anche fra i non soci.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le Assemblee saranno presiedute da i due Vice-Presidenti.
Art. 9) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
L’avviso di convocazione della Assemblea ordinaria, unitamente all’ordine del giorno, deve essere trasmesso, a cura del Presidente, a tutti gli associati e dovrà pervenire ai medesimi con almeno cinque giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta, anche e-mail, fax, apposito volantino informativo o pubblicazione sul programma delle attività.
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli associati e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei voto espressi per i punti di cui alle lettere da a) a f)
dell’art. 8. La medesima è valida, in seconda convocazione, da indirsi almeno ventiquattro ore dopo, qualunque sia il numero dei partecipanti, e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per i punti di cui alle lettere da a) a f) dell’art. 8.
Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria punto g) dell’art. 8,
occorre il voto favorevole di più di 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione e di 1/3 (un terzo) in seconda convocazione, e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell’Associazione, punto h) dell’art. 8, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
Ciascun Associato ha il diritto ad un voto. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci mediante delega.
Non è ammesso il diritto di voto per corrispondenza.
Ciascun Associato può delegare la sua partecipazione in Assemblea solo ad altri Associati.
Art. 10) CONSIGLIO DIRETTIVO
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea. L’Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l’Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a tredici (13) e ha il compito di amministrare l’Associazione occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria, di predisporre il programma annuale di attività dell’Associazione curandone l’attuazione, di redigere il rendiconto
annuale e il preventivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri sono sempre rieleggibili.
Ogni membro del Consiglio Direttivo può presentare le sue dimissioni in qualsiasi momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di dimissioni di un singolo membro del Consiglio Direttivo, qualora sia mantenuto in ogni caso il numero minimo previsto di cinque componenti, è facoltà del Presidente nominare fra i primi dei non eletti o comunque fra i Soci, la cui durata in carica equivarrà al termine residuo del mandato del suo predecessore dimessosi. La detta nomina sarà ratificata nella prima Assemblea Associativa successiva. Ogni membro del Consiglio Direttivo in caso di assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consuntive, decade dalla carica e viene sostituito tra i primi dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo si considera decaduto in caso di mancanza del numero minimo previsto di cinque componenti del Consiglio medesimo.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 11) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione a mezzo lettera, e-mail, fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunata, indicante giorno e ora e luogo dove si terrà la riunione. In caso
di urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del consiglio Direttivo.
Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
Le determinazioni del Consiglio sono valide se prese alla presenza e col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione.
Non sono valide le deleghe.
Art. 12) PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. Il suo mandato è sempre rinnovabile.
Ha rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle rispettive determinazioni. Il Presidente ha la facoltà di proporre al Consiglio la nomina di due Vice-presidenti.
Questi sostituiranno il Presidente nei casi di impossibilità temporanea o sua assenza. Il Presidente potrà delegare loro parte dei propri poteri.
Art. 13) PRESIDENTE ONORARIO
L’Assemblea può attribuire la qualifica di “Presidente Onorario” a persone di particolare prestigio e che rechino lustro all’Associazione. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo come “esperto”, ma senza diritto di voto. Non fa parte della compagine associativa.
Art. 14) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
È rimessa all’Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri. Secondo quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti fra gli Associati.
È nominato dall’Assemblea dei soci.
I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
Il Collegio, dopo l’ elezione, nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri, per essere valide, debbono essere votate a maggioranza dei suoi componenti.
Non sono valide le deleghe.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra gli Associati e fra gli Associati e gli Organi associativi, nonché di interpretare, su richiesta di chi vi abbia legittimo interesse, le norme dello Statuto e dei regolamenti.
Art. 15) ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’ art. 30 del Codice del Terzo Settore.
L’Organo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Istituzione e sul suo concreto funzionamento.
Il Sindaco che senza giustificato motivo non partecipa, in un esercizio sociale a due riunioni del Collegio, decade dall’ufficio.
Il Revisore unico o il Collegio dei revisori sono nominati dall’Assemblea dei Soci. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti anche tra i non soci e, se scelti fra i soci, nel rispetto della normativa sulla incompatibilità così come disciplinata dal presente Statuto.
L’Organo dura in carica tre anni e può essere rieleggibile.
Il Collegio elegge al suo interno il Presidente, che deve possedere i requisiti di legge per l’esercizio della carica.
Art. 16) ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale decorre dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) di dicembre di ogni anno, al termine dell’esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale da presentare all’Assemblea che deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio unitamente al preventivo per l’anno in corso.
Gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali dell’Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 17) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capital durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 18) DURATA E SCIOGLIMENTO
L’Associazione rimane in vita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo diversa decisione dell’Assemblea. In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolverà il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore con finalità identiche o analoghe, o ad altre associazioni di volontariato o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale salvo diversa destinazione imposta dalla Legge sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art.45, comma 1 del D. Legs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 19) COMMISSIONI DI LAVORO
Il Consiglio Direttivo potrà costituire commissioni per la gestione delle singole attività dell’Associazione. Le commissioni avranno potere consultivo e potranno operare in autonomia nell’ambito delle attività loro affidate dal Consiglio stesso.
Art. 20) NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 n. 106 ed il D. lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile. Art. 21) NORME TRANSITORIE
Resta inteso che:
a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione e o migrazione dell’Associazione nel medesimo ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di Legge e/o
l’Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.
Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti Fiorentini in data 16 febbraio 2020